Art. 10 Accertamenti sanitari 1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri. L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e con le modalita' previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito: www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti sanitari, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), f) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra' per tutti i candidati una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con ECG; b) oculistico; c) odontoiatrico; d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; e) psichiatrico; f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', sara' effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) analisi del sangue concernenti: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT e GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) visita medica generale; j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato G, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato G sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica. 4. Gli accertamenti sanitari verificheranno: a) per i candidatiti in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli Allievi Carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale. 5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita' militare citata in premessa. 6. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato l'esito della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario; b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; b) risultati affetti da: 1) imperfezioni e infermita' che siano causa di inidoneita' al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b); 2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislessia e disartria); 3) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile; 4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; 5) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri. 8. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi: a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati «inidonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente art. 8, comma 1, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle prove di efficienza fisica, alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 3, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. Dette candidate, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 11. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. I medesimi, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari dovranno indossare idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione.