Art. 10 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti  dall'allegato  A  al
decreto n. 995 del 15 dicembre 2017, e devono  essere  conseguiti,  o
laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del  termine
previsto per la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  fermo
restando quanto  indicato  all'art.  3  in  merito  al  possesso  dei
requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 
    2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente  i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha  sostenuto  la  prova
orale presenta al dirigente preposto all'  USR  competente  i  titoli
dichiarati nella domanda di  partecipazione,  non  documentabili  con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
essere effettuata entro e non oltre quindici  giorni  dalla  predetta
comunicazione. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge.