Art. 10 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura amministrativa, giuridica e contabile, capacita' di analisi e sintesi, conoscenze di base delle principali problematiche connesse all'organizzazione ed alle attivita' del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e delle Istituzioni scolastiche, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 2. La prima prova scritta, la cui durata sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta sintetica. Tale prova avra' ad oggetto le seguenti materie: a) diritto costituzionale; b) diritto dell'unione europea; c) diritto amministrativo; d) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni ed ai contratti; e) contabilita' pubblica; f) diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego; g) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e delle istituzioni scolastiche. 3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella redazione di un elaborato su uno o piu' argomenti interdisciplinari riguardanti le materie di cui al comma precedente. 4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 6. L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte. 8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, a mezzo raccomandata AR, oppure via PEC, laddove fornita, oltre che presso il portale accessibile all' indirizzo web: bando253funzionari-miur.cineca.it, all'interno dell'area riservata predisposta per ciascun candidato, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa. 9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione; b) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; c) elementi sullo stato giuridico del personale scolastico. 10. Nell'ambito della prova orale e', inoltre, prevista la valutazione della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi di lettura, traduzione e conversazione. Viene, altresi', accertata la conoscenza, da parte del candidato, dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego. 11. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. 12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.