Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova d'esame orale verte sulle materie di cui all'allegato
5 che hanno formato oggetto  delle  prove  d'esame  scritte,  nonche'
sulle seguenti materie: 
      a) elementi di diritto pubblico; 
      b) elementi di diritto internazionale  pubblico  e  dell'Unione
europea; 
      c) geografia politica ed economica; 
      d) lingua inglese; 
      e) altra lingua straniera obbligatoria a scelta  tra  francese,
spagnola, tedesca, araba, russa, cinese e  portoghese  (conversazione
su argomenti di attualita' internazionale). 
    2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova
di informatica secondo l'allegato 5. 
    3. Per superare la prova d'esame orale e'  necessario  conseguire
un punteggio di almeno settanta centesimi (70/100). 
    4.  Prima   dell'avvio   della   prova   orale   la   commissione
esaminatrice,  sulla  base  della   documentazione   presentata   dai
candidati entro la data di svolgimento delle prove scritte, validera'
ed autorizzera' la pubblicazione  dei  punteggi  dei  titoli  di  cui
all'art. 7, dei soli candidati idonei. 
    5. Al termine di ogni seduta la  commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei candidati esaminati nella  giornata,  con  l'indicazione
del punteggio riportato da  ciascuno  nella  prova  orale.  L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal  segretario,  e'  affisso  all'albo
della sede d'esame.