Art. 10 
 
            Graduatorie di merito straordinarie regionali 
 
    1. La commissione di valutazione, dopo  aver  valutato  la  prova
orale e i titoli, procede  alla  compilazione  della  graduatoria  di
merito straordinaria regionale. 
    2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti  ammessi  alle
distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale  di  cui
all'art. 6. 
    3. Le graduatorie, approvate con decreto dal  dirigente  preposto
all'USR  entro  il  30  luglio  2019,  sono  trasmesse   al   sistema
informativo del Ministero e sono  pubblicate  nell'albo  e  sul  sito
internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero. 
    4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di  cui
all'art. 4, comma 1-quater, lettera b)  del  decreto-legge,  ai  fini
dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento. 
    5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per  la  conferma,
al periodo di formazione e di prova di cui al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n.
850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente
il predetto periodo, a pieno titolo  o  con  riserva,  per  il  posto
specifico. 
    6. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  straordinarie
regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui  all'art.  39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
    7. L'immissione in ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
straordinarie  regionali  comporta,  ai  sensi  dell'art.  4,   comma
1-decies del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie  del
predetto concorso, nonche' dalle  graduatorie  di  istituto  e  dalle
graduatorie ad esaurimento. 
    8. La rinuncia al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza  dalla
graduatoria relativa. 
    9.  Per  le  tipologie  di  posto  per  le  quali   e'   disposta
l'aggregazione territoriale delle procedure  concorsuali  si  procede
all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione. 
    10. Ai sensi dell'art. 15, comma  10-bis,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n.  128,
i  docenti  destinatari  di  nomina  a  tempo  indeterminato  possono
chiedere   il    trasferimento,    l'assegnazione    provvisoria    o
l'utilizzazione  in  altra  provincia  dopo  tre  anni  di  effettivo
servizio nelle province di titolarita'.