Art. 10 
 
Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente
  della commissione e delle sottocommissioni del concorso 
 
    1.  Sono  condizioni   ostative   all'incarico   di   presidente,
componente  e  componente  aggregato  della   commissione   e   delle
sottocommissioni del concorso: 
      a.  avere  riportato  condanne  penali   o   avere   in   corso
procedimenti penali  per  i  quali  sia  stata  formalmente  iniziata
l'azione penale; 
      b. avere in corso  procedimenti  disciplinari  ai  sensi  delle
norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 
      c. essere incorsi  nelle  sanzioni  disciplinari  previste  nei
rispettivi ordinamenti; 
      d. essere stati collocati a riposo da piu' di  tre  anni  dalla
data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    2. I presidenti, i componenti  e  i  componenti  aggregati  delle
commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: 
      a. non  possono  essere  componenti  dell'organo  di  direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche  e  essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali;  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; 
      b. non debbono essere parenti o affini entro  il  quarto  grado
con un concorrente, ne' esserne coniugi; 
      c. non debbono svolgere, o aver  svolto  nell'anno  antecedente
alla  data  di  indizione  del  concorso,  attivita'   o   corsi   di
preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.; 
      d.  non  debbono   essere   stati   destituiti   o   licenziati
dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni  di  salute  o  per
decadenza dall'impiego comunque determinata.