Art. 10 
 
 
                    Ammissione al corso-concorso 
 
 
    1. L'elenco degli ammessi  al  corso-concorso  di  formazione  e'
compilato dalla Commissione esaminatrice ed e' approvato con  decreto
del Prefetto responsabile  della  gestione  dell'Albo  dei  segretari
comunali e provinciali. Tale elenco e' redatto in ordine  decrescente
in base al punteggio finale conseguito  dai  candidati,  espresso  in
cinquantesimi, che risulta dalla  somma  dei  voti  delle  tre  prove
scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio si  tiene
conto dei titoli di preferenza di cui all'art. 9 del  presente  bando
dichiarati nella domanda  di  partecipazione  e  di  quanto  previsto
dall'art. 3, comma 7, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    2. Sono ammessi a partecipare al corso-concorso di  formazione  i
candidati che, al termine delle prove, risultino collocati nei  primi
duecentonovantuno posti del suddetto elenco. 
    3. L'elenco degli  ammessi  al  corso-concorso,  con  i  relativi
punteggi,  e'  pubblicato  sul  sito  internet  dell'Albo   nazionale
https://albosegretari.interno.gov.it Della pubblicazione  viene  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami».  Ai  candidati  ammessi  viene  data
comunicazione anche a mezzo posta  elettronica  certificata,  inviata
all'indirizzo indicato nella domanda. 
    4.  Eventuali  reclami   contro   l'elenco   degli   ammessi   al
corso-concorso possono essere proposti entro e non oltre  il  termine
di sette giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
dell'avviso di cui al comma 3. Detti reclami devono  essere  avanzati
esclusivamente a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
protocollo.albosegretari@pec.interno.it  indicando  il  cognome,   il
nome, il codice fiscale del candidato e le  motivazioni  del  reclamo
stesso. 
    5. Entro quindici giorni dalla data di  ricevimento  della  posta
elettronica certificata di comunicazione dell'avvenuta ammissione,  i
candidati ammessi devono, a pena di decadenza: 
      confermare, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo.albosegretari@pec.interno.it l'impegno  a  partecipare  al
corso-concorso; 
      trasmettere una dichiarazione, sottoscritta  sotto  la  propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
gli stati, fatti  e  qualita'  personali  suscettibili  di  modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al  concorso,  non  hanno
subito variazioni. 
    A norma degli articoli  71,  75  e  76  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Albo nazionale ha facolta'
di effettuare idonei controlli, anche a campione,  sulla  veridicita'
delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in  caso  di
dichiarazioni mendaci. 
    6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso  rinuncino
esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti  ai  sensi
del precedente comma 5, subentrano i  primi  non  ammessi  risultanti
dall'elenco di cui al comma  1.  Sono,  inoltre,  esclusi  dal  corso
coloro i quali non si presentino all'avvio delle attivita'  formative
senza giustificato motivo.