Art. 10 Ammissione al corso-concorso 1. L'elenco degli ammessi al corso-concorso di formazione e' compilato dalla Commissione esaminatrice ed e' approvato con decreto del Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. Tale elenco e' redatto in ordine decrescente in base al punteggio finale conseguito dai candidati, espresso in cinquantesimi, che risulta dalla somma dei voti delle tre prove scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio si tiene conto dei titoli di preferenza di cui all'art. 9 del presente bando dichiarati nella domanda di partecipazione e di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2. Sono ammessi a partecipare al corso-concorso di formazione i candidati che, al termine delle prove, risultino collocati nei primi duecentonovantuno posti del suddetto elenco. 3. L'elenco degli ammessi al corso-concorso, con i relativi punteggi, e' pubblicato sul sito internet dell'Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai candidati ammessi viene data comunicazione anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo indicato nella domanda. 4. Eventuali reclami contro l'elenco degli ammessi al corso-concorso possono essere proposti entro e non oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al comma 3. Detti reclami devono essere avanzati esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it indicando il cognome, il nome, il codice fiscale del candidato e le motivazioni del reclamo stesso. 5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della posta elettronica certificata di comunicazione dell'avvenuta ammissione, i candidati ammessi devono, a pena di decadenza: confermare, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it l'impegno a partecipare al corso-concorso; trasmettere una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Albo nazionale ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci. 6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso rinuncino esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti ai sensi del precedente comma 5, subentrano i primi non ammessi risultanti dall'elenco di cui al comma 1. Sono, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si presentino all'avvio delle attivita' formative senza giustificato motivo.