Art. 10 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dai concorsi ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti
di un valido documento di identificazione (fotocopia  dello  stesso),
di copia della domanda di partecipazione nonche' della documentazione
richiesta all'art. 5, comma  1,  (ricevuta  di  invio  della  domanda
completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere
la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario
per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni  e  nell'ora
stabiliti nel calendario pubblicato sul sito ufficiale del  Ministero
della giustizia www.giustizia.it il 20 maggio 2019, ovvero  in  altra
data ivi fissata, indicata a partire  dalla  suddetta  pubblicazione.
Tale comunicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati. 
    2. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 
    3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo. 
    4. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi  della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    5.  La  Commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
    6. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione  all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 
    7. La  prova  si  intende  superata  dai  candidati  che  abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi. 
    8. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo
art. 12: 
      per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),
i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova
scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi  680  e  224  in
ordine di merito. Sono, inoltre,  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi  all'ultimo
posto; 
      per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),
i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova
scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi  452  e  152  in
ordine di merito. Sono, inoltre,  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi  all'ultimo
posto. 
    9. Qualora il numero degli idonei al termine  degli  accertamenti
di cui ai successivi articoli 12 e 13 risulti inferiore al numero dei
posti banditi  nei  rispettivi  concorsi,  ovvero  per  ulteriori  ed
eventuali esigenze sopravvenute,  l'Amministrazione,  si  riserva  la
facolta' di convocare ulteriori aliquote  di  candidati  idonei  alla
prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie.