Art. 10 
 
    La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati  idonei
e' approvata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
subordinatamente  al  possesso  dei  requisiti  di  ammissione   alla
qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di  venti
giorni  dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione,  a  pena   di
decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma  dell'art.  11
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686,
ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.