Art. 10 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    La  commissione  esaminatrice  di   cui   all'art.   7   dispone,
complessivamente, di 100 punti, cosi' ripartiti: 
      20 punti per i titoli; 
      80 punti per le prove d'esame. 
    I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti: 
      30 punti per la prova scritta; 
      30 punti per la prova pratica; 
      20 punti per la prova orale. 
    I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: 
      titoli di carriera: fino a 10 punti; 
      titoli accademici e di studio: fino a 3 punti; 
      pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti; 
      curriculum formativo e professionale: fino a 4 punti. 
    La commissione effettuera' la valutazione dei  titoli  secondo  i
criteri di valutazione fissati dagli articoli 11 e 39 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  483  del  10   dicembre   1997   e
valorizzando l'esperienza svolta dai candidati in materia  di  tutela
della salute nell'ambito della pubblica amministrazione.