Art. 10 Assunzione 1. I lavoratori utilmente selezionati sono assunti, secondo la disciplina prevista dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, nel profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1 del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. 2. Il personale assunto e' tenuto a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore ad anni cinque, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Il rapporto di lavoro decorre ad ogni effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfeziona con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata dalla Direzione generale e con il verbale di immissione in servizio. 4. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, nel termine indicato, comporta la decadenza dal diritto all'assunzione e il non perfezionarsi del contratto individuale di lavoro. 5. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei lavoratori avviati all'impiego sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione.