Art. 10 
 
                             Assunzione 
 
    1. I lavoratori utilmente selezionati sono  assunti,  secondo  la
disciplina prevista dal vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro relativo al personale  del  comparto  funzioni  centrali,  nel
profilo di operatore giudiziario,  area  funzionale  seconda,  fascia
economica   F1   del   Ministero   della   giustizia -   Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. 
    2. Il personale assunto e'  tenuto  a  permanere  nella  sede  di
destinazione per un periodo non inferiore ad anni  cinque,  ai  sensi
del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165. 
    3.  Il  rapporto  di  lavoro  decorre   ad   ogni   effetto   con
l'accettazione da parte degli interessati del  contratto  individuale
di lavoro che si  perfeziona  con  la  presentazione  nella  sede  di
assegnazione nella data indicata dalla Direzione generale  e  con  il
verbale di immissione in servizio. 
    4. La  mancata  presentazione  in  servizio,  senza  giustificato
motivo, nel termine  indicato,  comporta  la  decadenza  dal  diritto
all'assunzione e il non perfezionarsi del  contratto  individuale  di
lavoro. 
    5. La nomina in prova e l'immissione in servizio  dei  lavoratori
avviati all'impiego sono disposte con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti per l'ammissione.