Art. 10.

                       Obblighi dei dottorandi


   Il  dottorando  e'  tenuto  a  seguire  scrupolosamente  tutte  le
prescrizioni stabilite dalla New York University - Sackler Institute,
presso  cui  si  svolgera'  principalmente l'attivita' di studio e di
ricerca.
   Qualora  la  New York University giudicasse in termini negativi il
rendimento   accademico   oppure   il   comportamento  personale  del
dottorando,  la stessa Universita' ha il diritto di decretare, previa
consultazione  con  l'Universita' degli studi di Milano, l'espulsione
del dottorando dai corsi e dai servizi offerti.