Art. 10.
                          Prova preliminare
   1.  I  candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una
prova preliminare consistente in 60 quesiti a risposta multipla nelle
materie di cui ai commi 2 e 3.
   2.  Per  l'indirizzo  giuridico,  i quesiti vertono sulle seguenti
materie:
    a) diritto costituzionale;
    b) diritto amministrativo sostanziale e processuale;
    c) diritto dell'Unione europea;
    d) storia italiana ed europea dal 1861 ad oggi.
   3.  Per  l'indirizzo  economico,  i quesiti vertono sulle seguenti
materie:
    a) diritto costituzionale;
    b) economia politica e politica economica;
    c) scienza delle finanze;
    d) statistica metodologica ed economica.
   4.    L'Amministrazione   del   Senato   cura   la   pubblicazione
dell'archivio  dei  quesiti da cui sono estratti quelli oggetto della
prova   preliminare.   La   data  e  le  modalita'  di  pubblicazione
dell'archivio   sono  comunicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  di  cui
all'art. 7, comma 1, del presente bando.
   5.  La  durata  della  prova  preliminare  viene  stabilita  dalla
Commissione esaminatrice.
   6.   In   sede  di  valutazione  della  prova  preliminare,  viene
attribuito  1  punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece
sottratti,  rispettivamente,  0,30  punti  per ogni risposta errata o
plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
   7.  Per  lo  svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione  di  vocabolari  e  dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo  di  supporti  elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non  e'  consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in
qualunque  modo,  tra  loro.  L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche'  di  ogni  altra  disposizione  stabilita  dalla  Commissione
esaminatrice  per  lo  svolgimento  della prova, comporta l'immediata
esclusione dal concorso.
   8.    La   correzione   del   foglio-risposte   viene   effettuata
automaticamente  con  supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere  totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in  sede  di  esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei  candidati  puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte   non   e'  consentito  effettuare  correzioni.  Dopo
l'inizio  della  prova  il  foglio-risposte  non viene sostituito per
nessun  motivo.  Il  mancato annerimento di caselle a campo obbligato
necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della
prova corrispondente.
   9.  Per  l'indirizzo  giuridico, sono ammessi alle prove scritte i
candidati  che,  avendo  riportato  un  punteggio  non inferiore a 36
punti,  si  sono  classificati  fino  al  300°  posto  in  ordine  di
graduatoria. Il predetto numero di 300 ammessi potra' essere superato
per  ricomprendervi  i  candidati risultati ex aequo all'ultimo posto
utile della graduatoria di idoneita'.
   10.  Per  l'indirizzo economico, sono ammessi alle prove scritte i
candidati  che,  avendo  riportato  un  punteggio  non inferiore a 36
punti,  si  sono  classificati  fino  al  120°  posto  in  ordine  di
graduatoria. Il predetto numero di 120 ammessi potra' essere superato
per  ricomprendervi  i  candidati risultati ex aequo all'ultimo posto
utile della graduatoria di idoneita'.
   11. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il
punteggio complessivo.