Art. 10. Prova preliminare 1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una prova preliminare consistente in 60 quesiti a risposta multipla nelle materie di cui ai commi 2 e 3. 2. Per l'indirizzo giuridico, i quesiti vertono sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo sostanziale e processuale; c) diritto dell'Unione europea; d) storia italiana ed europea dal 1861 ad oggi. 3. Per l'indirizzo economico, i quesiti vertono sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale; b) economia politica e politica economica; c) scienza delle finanze; d) statistica metodologica ed economica. 4. L'Amministrazione del Senato cura la pubblicazione dell'archivio dei quesiti da cui sono estratti quelli oggetto della prova preliminare. La data e le modalita' di pubblicazione dell'archivio sono comunicate nella Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 7, comma 1, del presente bando. 5. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla Commissione esaminatrice. 6. In sede di valutazione della prova preliminare, viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa. 7. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dal concorso. 8. La correzione del foglio-risposte viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per nessun motivo. Il mancato annerimento di caselle a campo obbligato necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della prova corrispondente. 9. Per l'indirizzo giuridico, sono ammessi alle prove scritte i candidati che, avendo riportato un punteggio non inferiore a 36 punti, si sono classificati fino al 300° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di 300 ammessi potra' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria di idoneita'. 10. Per l'indirizzo economico, sono ammessi alle prove scritte i candidati che, avendo riportato un punteggio non inferiore a 36 punti, si sono classificati fino al 120° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di 120 ammessi potra' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria di idoneita'. 11. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il punteggio complessivo.