Art. 10.

           Graduatoria di merito e vincitori del concorso


   La votazione complessiva di ciascun candidato e' determinata dalla
somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti
riportati nelle prove di esame.
   La  graduatoria  di  merito del concorso e' formata sulla base dei
punteggi  complessivi  conseguiti  da ciascun candidato, tenuto conto
dei  titoli preferenziali. A parita' di punteggio avra' la precedenza
il candidato piu' giovane di eta'.
   Sono dichiarati vincitori dapprima i candidati utilmente collocati
nella  graduatoria  di  merito  secondo  l'ordine  della  medesima  e
successivamente,  nei  limiti  dei posti messi a riserva, i candidati
riservatari dichiarati idonei.
   La  graduatoria  di  merito,  unitamente a quella dei vincitori di
concorso,  approvata  dal Comitato di Presidenza del CSM, con riserva
di  accertamento  dei  requisiti per l'assunzione all'impiego, rimane
efficace  per la durata di un triennio e potra' essere utilizzata per
la  copertura  di  eventuali  ulteriori  disponibilita' che dovessero
manifestarsi.