Art. 10. Graduatoria di merito e vincitori del concorso La votazione complessiva di ciascun candidato e' determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle prove di esame. La graduatoria di merito del concorso e' formata sulla base dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei titoli preferenziali. A parita' di punteggio avra' la precedenza il candidato piu' giovane di eta'. Sono dichiarati vincitori dapprima i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine della medesima e successivamente, nei limiti dei posti messi a riserva, i candidati riservatari dichiarati idonei. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di concorso, approvata dal Comitato di Presidenza del CSM, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, rimane efficace per la durata di un triennio e potra' essere utilizzata per la copertura di eventuali ulteriori disponibilita' che dovessero manifestarsi.