Art. 11.

                 Ritiro di documenti e pubblicazioni

    I  candidati dovranno provvedere al recupero della documentazione
e  delle  pubblicazioni  inviate all'universita' entro sei mesi dalla
comunicazione  dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale
contenzioso  in atto; trascorso tale termine, l'universita' disporra'
del   materiale   secondo   le   proprie   necessita',  senza  alcuna
responsabilita'.