Art. 11. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione dei concorsi e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il direttore della 1a divisione reclutamento ufficiali della direzione generale medesima. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 gennaio 2000 Il vice direttore generale: Pagano