Art. 11. Documenti di rito La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovra' avvenire nel termine di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. Il vincitore del concorso dovra' presentare la seguente documentazione: 1) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1959, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica, e dovra', inoltre, essere conforme alle leggi sul bollo e di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso; 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, con la data e il luogo di conseguimento; 3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Universita'. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.