Art. 11. Data della prova preliminare (Somministrazione test culturali di livello) I candidati, che non siano stati esclusi dal concorso per difetto di requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana dei candidati, nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti secondo il calendario che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 18 del 3 marzo 2000. Tale pubblicazione ha valore di notifica. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere i test culturali di livello saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. Tutti i candidati, tuttavia, dovranno ritenersi ammessi al concorso con riserva. L'assegnazione e la revisione dei test culturali di livello sara' eseguita dalla sottocommissione di cui al primo comma, lettera d), del precedente art. 7. Prima dello svolgimento dei test culturali di livello, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. Superano i citati test culturali di livello e, pertanto, sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica di cui al successivo articolo 12, i candidati classificatisi nei primi 1.500 posti della graduatoria. Tutti i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato posizionato al 1.500o posto saranno, comunque, ammessi agli accertamenti di cui al successivo articolo 12. Tutti gli altri candidati saranno esclusi dal concorso. Dei concorrenti nel numero massimo sopraindicato quelli di sesso femminile non potranno superare l'aliquota massima fissata nel decreto ministeriale emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per la visita medica preliminare entro l'8 giugno 2000 debbono considerarsi esclusi dal concorso. Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso: giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 21 primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, comma 4o, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.