Art. 11. Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella quinta qualifica funzionale, area delle strutture di elaborazione dati, profilo di operatore di elaborazione dati, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Universita' stipulato il 5 settembre 1996. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altresi al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio presso l'Universita' degli studi dell'Insubria per un periodo non inferiore a sette anni.