Art. 11.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali
forniti  dai  candidati sono raccolti presso l'istituto del Consiglio
nazionale   delle  ricerche,  per  le  finalita'  di  gestione  della
selezione  e sono trattati presso una banca dati automatizzata per la
gestione del rapporto conseguente alla stessa.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
    I   medesimi   dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  ai
dipartimenti  del  C.N.R.  direttamente  interessati  alla  posizione
giuridico-economica del contrattista.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
    Il   responsabile  del  trattamento  dei  dati  e'  il  direttore
dell'istituto e i dipartimenti del C.N.R. direttamente interessati.