Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' e di svolgere le attivita' previste, di presentare relazioni orali e scritte e quant'altro sia dal collegio dei docenti richiesto e di ottemperare a quanto dal collegio legittimamente deliberato, nonche', alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali. I dottorandi con borsa di studio devono acquisire ogni anno almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma concordato con il tutor e col collegio dei docenti. L'attivita' dei dottorandi senza borsa e' disciplinata dal collegio dei docenti, anche in deroga a quanto stabilito per i dottorandi borsisti. I dottorandi con borsa di studio, possono rinunziare al proseguimento del godimento della borsa di studio e proseguire la loro attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 13 del regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 2812 del 24 agosto 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla fine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla base di particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso. I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del corso per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo di recupero del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio, per lo stesso periodo. Il collegio dei docenti, al termine dell'ultimo anno di corso, stabilisce se i dottorandi, che hanno usufruito di sospensione durante il corso degli studi, abbiano recuperato il periodo di assenza o debbano obbligatoriamente differire di un anno l'esame finale. La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio. Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di laurea o di diploma, che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli, e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita' italiane. Le attivita' didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno accademico; il loro svolgimento e' attestato dal componente del collegio dei docenti a cui e' affidata la supervisione e puo' costituire crediti. Agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono alle cliniche universitarie, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 25, della legge n. 4 del 14 gennaio 1999. Tale attivita' assistenziale deve essere approvata dal collegio dei docenti e dal tutor, previo nulla osta della giunta del dipartimento assistenziale o del primario del servizio, in mancanza di dipartimento. Essa viene svolta senza oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita' italiane.