Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi 1. Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca e' uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello. Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per un totale di tre anni complessivi maturando entro tale periodo tutti i crediti previsti. Il dottorando non puo' avere contemporanea iscrizione ad altro dottorato, corso di studio o corso di specializzazione, in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra' chiederne la sospensione. 2. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a presentare una relazione particolareggiata sulle attivita' formative e di ricerca svolte al collegio dei docenti il quale, previa valutazione dei crediti acquisiti, se questa e' positiva dispone il passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale, a seconda che trattasi di dottorandi del primo e secondo o terzo anno. Un'eventuale valutazione negativa da parte del collegio dei docenti comporta la decadenza dal dottorato con perdita e restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso, ove concessa. I dottorandi del terzo anno, potranno accedere all'esame finale solo se avranno maturato tutti i crediti previsti. In caso contrario il collegio dei docenti puo' concedere un anno di proroga, senza estensione dell'eventuale borsa di studio. 3. Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stage presso altre universita', istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino ad un massimo di diciotto mesi complessivi nel triennio e' richiesto il consenso scritto del coordinatore del dottorato. Tale limite non si applica in presenza di accordi con universita' straniere e con enti pubblici che svolgano specifica e qualificata attivita' di ricerca, eventualmente anche attraverso strutture da essi controllate. 4. Il dottorando titolare di borsa di studio e' esonerato preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di cui al successivo art. 14. Il dottorando titolare di borsa di studio puo' in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal dottorato ma deve rimborsare all'Ateneo la tassa di iscrizione all'anno in corso e l'importo della borsa se iscritto al primo anno. 5. Il dottorando che si trova nella condizione di dovere interrompere la frequenza per lunghi periodi di malattia e per assenza obbligatoria per gestazione e puerperio ha diritto alla sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta. In caso d'interruzione di durata superiore a 4 mesi anche l'eventuale erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso periodo, ma con la concessione di un anno di proroga. 6. Il dottorando ammesso dopo la prova d'esame al primo anno che sia impegnato a svolgere il servizio militare di leva o civile e che si congedi entro il mese di marzo, puo' essere ammesso a frequentare il primo anno di corso. Per gli anni successivi al primo il dottorando e' sospeso con l'interruzione dell'eventuale borsa di studio, ma con la concessione di un anno di proroga, nell'anno in cui e' svolto il servizio militare o civile per la frazione piu' lunga del servizio stesso. 7. Il dottorando titolare di borsa di studio che per motivi personali o di lavoro abbandona il corso durante il primo anno di frequenza, decade dal dottorato e deve restituire la borsa di studio percepita fino a quel momento nell'anno in corso. Il dottorando titolare di borsa che per motivi personali o di lavoro abbandona il corso durante gli anni di frequenza successivi al primo, decade dal dottorato e deve rimborsare l'Ateneo della tassa di iscrizione all'anno in corso o le rate della borsa di studio percepite in quell'anno. 8. Il dottorando puo' avere impegni professionali o lavorativi solo se questi gli permettono di garantire la presenza e la partecipazione alle attivita' del dottorato nella misura richiesta dai programmi del corso e solo se tali impegni di lavoro non inficiano la qualita' della sua attivita' scientifica. Il collegio dei docenti valutera' che tali condizioni siano soddisfatte e, in caso negativo, potra' proporre la decadenza dal dottorato, con perdita e restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso, ove concessa. 9. Puo' essere ammesso al dottorato di ricerca con borsa di studio il dottorando che svolga attivita' professionale o lavorativa subordinata a tempo determinato o indeterminato, o coordinata e continuativa in misura non superiore a 3 mesi equivalenti nell'arco dell'anno di percepimento della borsa. Gli stessi vincoli si applicano ai dottorandi che svolgono attivita' professionale in proprio, in modo continuativo. 10. Il dottorando straniero che entro la fine del primo anno di attivita' non abbia frequentato il prescritto corso di lingua italiana non potra' avere l'ammissione al secondo anno.