Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    1.  Nell'ambito  del diritto allo studio il dottorando di ricerca
e'  uno  studente universitario iscritto ad un corso di formazione di
terzo  livello.  Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per un
totale  di  tre anni complessivi maturando entro tale periodo tutti i
crediti   previsti.   Il  dottorando  non  puo'  avere  contemporanea
iscrizione   ad   altro   dottorato,  corso  di  studio  o  corso  di
specializzazione, in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra'
chiederne la sospensione.
    2.  Alla  fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare  una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e  di  ricerca  svolte  al  collegio  dei  docenti  il  quale, previa
valutazione  dei  crediti acquisiti, se questa e' positiva dispone il
passaggio  all'anno successivo oppure all'esame finale, a seconda che
trattasi di dottorandi del primo e secondo o terzo anno. Un'eventuale
valutazione  negativa  da  parte del collegio dei docenti comporta la
decadenza  dal  dottorato  con  perdita e restituzione della borsa di
studio  relativa  all'anno  in  corso, ove concessa. I dottorandi del
terzo  anno,  potranno  accedere  all'esame  finale  solo  se avranno
maturato  tutti i crediti previsti. In caso contrario il collegio dei
docenti   puo'   concedere  un  anno  di  proroga,  senza  estensione
dell'eventuale borsa di studio.
    3.  Il  dottorando  puo'  svolgere  periodi di formazione o stage
presso  altre  universita', istituti di ricerca, centri e laboratori,
italiani e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino ad un
massimo  di  diciotto  mesi  complessivi nel triennio e' richiesto il
consenso  scritto  del coordinatore del dottorato. Tale limite non si
applica  in  presenza di accordi con universita' straniere e con enti
pubblici  che  svolgano specifica e qualificata attivita' di ricerca,
eventualmente anche attraverso strutture da essi controllate.
    4.  Il  dottorando  titolare  di  borsa  di  studio  e' esonerato
preventivamente  dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
di  cui  al  successivo  art. 14.  Il dottorando titolare di borsa di
studio  puo'  in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza
decadere  dal  dottorato  ma  deve  rimborsare all'Ateneo la tassa di
iscrizione  all'anno  in corso e l'importo della borsa se iscritto al
primo anno.
    5.  Il  dottorando  che  si  trova  nella  condizione  di  dovere
interrompere  la  frequenza  per  lunghi  periodi  di  malattia e per
assenza  obbligatoria  per  gestazione  e  puerperio  ha diritto alla
sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta.
In caso d'interruzione di durata superiore a 4 mesi anche l'eventuale
erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso periodo, ma
con la concessione di un anno di proroga.
    6.  Il dottorando ammesso dopo la prova d'esame al primo anno che
sia  impegnato a svolgere il servizio militare di leva o civile e che
si  congedi entro il mese di marzo, puo' essere ammesso a frequentare
il  primo  anno  di  corso.  Per  gli  anni  successivi  al  primo il
dottorando  e'  sospeso  con  l'interruzione  dell'eventuale borsa di
studio, ma con la concessione di un anno di proroga, nell'anno in cui
e'  svolto  il  servizio militare o civile per la frazione piu' lunga
del servizio stesso.
    7.  Il  dottorando  titolare  di  borsa  di studio che per motivi
personali  o  di  lavoro  abbandona il corso durante il primo anno di
frequenza,  decade dal dottorato e deve restituire la borsa di studio
percepita fino a quel momento nell'anno in corso.
    Il  dottorando  titolare  di  borsa che per motivi personali o di
lavoro abbandona il corso durante gli anni di frequenza successivi al
primo, decade dal dottorato e deve rimborsare l'Ateneo della tassa di
iscrizione  all'anno  in  corso  o  le  rate  della  borsa  di studio
percepite in quell'anno.
    8.  Il  dottorando  puo' avere impegni professionali o lavorativi
solo  se  questi  gli  permettono  di  garantire  la  presenza  e  la
partecipazione  alle  attivita'  del dottorato nella misura richiesta
dai  programmi  del  corso  e  solo  se  tali  impegni  di lavoro non
inficiano  la  qualita'  della sua attivita' scientifica. Il collegio
dei  docenti  valutera'  che  tali condizioni siano soddisfatte e, in
caso  negativo,  potra'  proporre  la  decadenza  dal  dottorato, con
perdita  e  restituzione  della  borsa di studio relativa all'anno in
corso, ove concessa.
    9.  Puo'  essere  ammesso  al  dottorato  di ricerca con borsa di
studio  il dottorando che svolga attivita' professionale o lavorativa
subordinata  a  tempo  determinato  o  indeterminato,  o coordinata e
continuativa  in  misura non superiore a 3 mesi equivalenti nell'arco
dell'anno di percepimento della borsa.
    Gli  stessi  vincoli  si  applicano  ai  dottorandi  che svolgono
attivita' professionale in proprio, in modo continuativo.
    10.  Il  dottorando straniero che entro la fine del primo anno di
attivita'  non  abbia  frequentato  il  prescritto  corso  di  lingua
italiana non potra' avere l'ammissione al secondo anno.