Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    1.  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  il corso di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2.  Alla  fine di ciascun anno gli iscritti al corso di dottorato
dovranno  presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e
le  ricerche  svolte  al  collegio  dei  docenti,  che  ne curera' la
conservazione   e   che,   previa   valutazione   dell'assiduita'   e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
rettore   il   proseguimento   del   dottorato   di   ricerca  ovvero
l'esclusione.
    3. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il  corso  durante  l'anno  di  frequenza, decade dal dottorato ed e'
obbligato   a   restituire  l'eventuale  borsa  di  studio  percepita
nell'anno in corso fino al momento dell'abbandono.
    4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.