Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi 1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 2. Alla fine di ciascun anno gli iscritti al corso di dottorato dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. 3. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato ed e' obbligato a restituire l'eventuale borsa di studio percepita nell'anno in corso fino al momento dell'abbandono. 4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti, puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.