Art. 11. 1. La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 45, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. 2. Per la prova facoltativa di lingua straniera il giudizio e' dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue indicate dai candidati.