Art. 11.
    1.  La  commissione  esaminatrice,  da  nominarsi  con successivo
decreto,  sara'  composta  ai  sensi  dell'art. 45,  lettera  a), del
regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte
dei  conti,  approvato  con  regio  decreto 12 ottobre 1933, n. 1364,
quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
    2.  Per  la  prova facoltativa di lingua straniera il giudizio e'
dato   dalla   commissione  con  l'intervento,  ove  occorra,  di  un
professore di ciascuna delle lingue indicate dai candidati.