Art. 11.
    Ai primi posizionati in graduatoria cittadini di uno Stato membro
dell'Unione  europea  viene  conferita  la borsa di studio, fino alla
concorrenza  del  numero  di  borse  disponibili,  attribuite secondo
l'ordine  di cui all'art. 5, c.a), e in ogni caso secondo l'ordine di
cui  alla  Tabella  (Allegato 1)  dottorati  di  ricerca XIX ciclo. I
rimanenti  idonei  possono  partecipare  al  corso di dottorato senza
borsa,  fino  al  numero  di posti previsti, mediante il pagamento di
tasse  e  dei  contributi  nella  misura  pari  al contributo massimo
previsto  per  gli  studenti iscritti ai corsi universitari (art. 25,
comma  6,  regolamento  dell'Universita' degli studi per gli studi di
dottorato di ricerca).
    I  cittadini  extracomunitari  che superino le prove d'esame sono
ammessi  al  dottorato  di  ricerca  in  soprannumero, senza borsa di
studio, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento
all'unita'  per  eccesso.  Gli  stessi,  ai  sensi  di  cui al citato
art. 25,  comma 6, sono tenuti al pagamento di tasse e dei contributi
nella  misura  pari  al  contributo massimo previsto per gli studenti
iscritti ai corsi universitari.
    I  cittadini  tunisini  possono altresi' partecipare al dottorato
nell'ambito  dell'accordo  quadro  tra  l'Universita'  di  Catania  e
l'Ateneo  di  Tunisi e sono tenuti al pagamento di tasse e contributi
nella  misura  pari  al  50%  del contributo massimo previsto per gli
studenti iscritti ai corsi universitari.
    Sono esentati dal pagamento delle tasse e contributi gli iscritti
ai corsi di dottorato senza borsa di studio che versino in situazione
di handicap.