Art. 11. Ai primi posizionati in graduatoria cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili, attribuite secondo l'ordine di cui all'art. 5, c.a), e in ogni caso secondo l'ordine di cui alla Tabella (Allegato 1) dottorati di ricerca XIX ciclo. I rimanenti idonei possono partecipare al corso di dottorato senza borsa, fino al numero di posti previsti, mediante il pagamento di tasse e dei contributi nella misura pari al contributo massimo previsto per gli studenti iscritti ai corsi universitari (art. 25, comma 6, regolamento dell'Universita' degli studi per gli studi di dottorato di ricerca). I cittadini extracomunitari che superino le prove d'esame sono ammessi al dottorato di ricerca in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. Gli stessi, ai sensi di cui al citato art. 25, comma 6, sono tenuti al pagamento di tasse e dei contributi nella misura pari al contributo massimo previsto per gli studenti iscritti ai corsi universitari. I cittadini tunisini possono altresi' partecipare al dottorato nell'ambito dell'accordo quadro tra l'Universita' di Catania e l'Ateneo di Tunisi e sono tenuti al pagamento di tasse e contributi nella misura pari al 50% del contributo massimo previsto per gli studenti iscritti ai corsi universitari. Sono esentati dal pagamento delle tasse e contributi gli iscritti ai corsi di dottorato senza borsa di studio che versino in situazione di handicap.