Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' le attivita' per loro previste dal collegio dei docenti, di presentare relazioni orali e scritte e quant'altro sia dal collegio richiesto e di ottemperare a quanto dal collegio legittimamente deliberato, e di redigere alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali. I dottorandi con borsa di studio devono acquisire ogni anno almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma concordato con il tutor e col collegio dei docenti. L'attivita' dei dottorandi senza borsa e' disciplinata dal collegio dei docenti, anche in deroga a quanto stabilito per i dottorandi borsisti. I dottorandi con borsa di studio, possono rinunziare al proseguimento del godimento della borsa di studio e proseguire la loro attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 15 del Regolamento di ateneo, di cui al decreto rettorale 1015 del 1° marzo 2002. Alla fine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso. I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del corso per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo di recupero del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio, per lo stesso periodo. Il collegio dei docenti, al termine dell'ultimo anno di corso, stabilisce se i dottorandi, che hanno usufruito di sospensione durante il corso degli studi, abbiano recuperato il periodo di assenza o debbano obbligatoriamente differire di un anno l'esame finale. La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio. Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di laurea o di diploma, che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita' italiane. Le attivita' didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno accademico; il loro svolgimento e' attestato dal componente del collegio dei docenti a cui e' affidata la supervisione e puo' costituire crediti. Agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono alle cliniche universitarie, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 25, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Tale attivita' assistenziale deve essere approvata dal collegio dei docenti e dal tutor, previo nulla osta della Giunta del dipartimento assistenziale o del primario del servizio, in mancanza di dipartimento assistenziale. Essa viene svolta senza oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita' italiane.