Art. 11. Modalita' di erogazione 1. L'importo delle borse viene corrisposto per il 50% all'avvenuta conferma dell'inizio della frequenza dei corsi, e per il rimanente in due rate di pari importo. L'ISVAP si riserva di non corrispondere le rate non ancora maturate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio all'ISVAP delle prescritte relazioni in ordine all'andamento degli studi; c) qualora dalle relazioni o dalle informazioni assunte risulti che l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso. 2. Contestualmente all'erogazione della prima rata viene corrisposto un anticipo pari al 20% del massimo stabilito sulle spese rimborsabili.