Art. 11.

                       Modalita' di erogazione

    1.   L'importo   delle   borse   viene  corrisposto  per  il  50%
all'avvenuta conferma dell'inizio della frequenza dei corsi, e per il
rimanente  in  due  rate  di  pari importo. L'ISVAP si riserva di non
corrispondere   le   rate   non  ancora  maturate:  a)  nel  caso  di
interruzione, sia pure temporanea della frequenza del corso di studi;
b)  nel  caso di omesso invio all'ISVAP delle prescritte relazioni in
ordine  all'andamento degli studi; c) qualora dalle relazioni o dalle
informazioni assunte risulti che l'assegnatario non trae profitto dal
corso di studi intrapreso.
    2.   Contestualmente   all'erogazione   della  prima  rata  viene
corrisposto un anticipo pari al 20% del massimo stabilito sulle spese
rimborsabili.