Art. 11. Graduatorie di merito 1. I candidati risultati idonei nella prova e negli accertamenti di cui al precedente art. 4, comma 1, saranno iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico ed una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla somma del punteggio conseguito nella prova di selezione culturale di cui all'art. 7 e dalla media dei voti conseguiti in sede di valutazione/i intermedia/e e finale relative all'anno scolastico in cui hanno ottenuto l'ammissione alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico (esclusi i voti relativi alla condotta ed alla religione). Detto punteggio sara' espresso in ventesimi. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso al termine dell'anno scolastico precedente e non abbiano gia' conseguito o conseguano al termine dell'anno scolastico 2004-2005 idoneita' a classe superiore saranno in ogni caso iscritti in graduatoria dopo coloro che lo hanno conseguito nell'anno in corso. 2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine di esse, saranno dichiarati vincitori del concorso: per il liceo classico: i primi 25 concorrenti idonei; per il liceo scientifico: i primi 50 concorrenti idonei. 3. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, nonche' di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' inoltre pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito internet «www.persomil.difesa.it».