Art. 11.
    Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza
giustificato   motivo,   entro   il  termine  stabilito  dall'ISPESL,
all'attivita' di ricerca in programma.
    Puo'   essere  dichiarato  decaduto  con  provvedimento  motivato
dell'Amministrazione,   su  proposta  del  responsabile  scientifico,
l'assegnatario che:
      a)  dopo aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca
in   programma,   non   la   prosegua,   senza  giustificato  motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze;
      b)  non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12
e dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando;
      c)  dia  prova  di  non  possedere  sufficiente attitudine alla
ricerca.
    In  questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
    Il  godimento  della borsa di studio e' sospeso per il periodo in
cui  il  titolare  debba  adempiere  agli obblighi militari di leva o
assentarsi  per  gravidanza  e  puerperio,  per  malattia  di  durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
    Cessato   l'impedimento,  il  borsista  e'  tenuto  a  riprendere
immediatamente  la  sua  attivita', a pena di decadenza dal prosieguo
del godimento della stessa.