Art. 11.
         Borse di studio conferite dall'Universita' di Lecce
                 - Obblighi e diritti dei dottorandi
                    1. Conferimento delle Borse.
    Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
      2. Importo, durata e modalita' di pagamento delle borse.
    L'importo  delle  borse di studio corrisposte dall'Universita' di
Lecce  di cui all'art. 2 e' pari a quello determinato dal decreto del
Ministero  dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
dell'11 settembre 1998. La durata dell'erogazione della borsa e' pari
a quella del Corso (tre anni). La cadenza di pagamento della borsa e'
mensile.
                      3. Soggiorni all'estero.
    In   base   a   quanto   disposto  dall'art. 17  dell'Accordo  di
Cooperazione  Trilaterale,  tutti  gli allievi, italiani e stranieri,
del    dottorato    sono   coinvolti   nella   mobilita/passaggio   e
mobilita/soggiorno, promosse dal dottorato. Esso sono distinte in due
tipologie:  mobilita' in uscita dall'Italia; mobilita' in ingresso in
Italia.  Inoltre,  la  mobilita' in uscita e in ingresso opera su tre
ambiti:   mobilita'   in  Italia;  mobilita'  nella  Unione  europea;
mobilita'  extraeuropea.  I  periodi  di  mobilita' degli allievi del
dottorato  non possono essere inferiori a un periodo di trenta giorni
e superiori a dodici mesi.
    Per  gli  allievi  con borsa di studio dell'Universita' di Lecce,
l'importo  della  stessa  e'  aumentato  di almeno il 50% per tutti i
periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
               4. Assegnazione e conferma delle borse.
    Per  il  primo  anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di ammissione
e,  a  parita'  di  merito,  sulla  base  della valutazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma  o  l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal
Collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno.
                      5. Obblighi dei borsisti.
    In   base   a   quanto   disposto  dall'art. 14  dell'Accordo  di
Cooperazione  Trilaterale,  gli allievi del dottorato, sia quelli con
borsa  italiana  che  quelli appartenenti all'Universita' Autonoma di
Tlaxcala   e  all'Universita'  di  San  Carlos  de  Guatemala,  hanno
l'obbligo  di  seguire  i programmi di mobilita' promossi all'interno
dei  corsi.  In  ogni caso, gli allievi del dottorato devono svolgere
periodi  di  ricerca  e studio presso le tre Universita' partecipanti
all'Accordo.  Inoltre,  i titolari di borsa di studio hanno l'obbligo
di frequentare i corsi e svolgere le attivita' di studio e di ricerca
previste  dal  Collegio dei docenti, pena la decadenza dal diritto di
godimento  della  borsa.  In  caso  di  violazione  degli obblighi di
frequenza  dei  corsi e di svolgimento delle attivita' di ricerca, il
Collegio  dei  docenti  puo'  richiedere  al rettore la sospensione o
l'esclusione  dal  corso  con motivata decisione, previa verifica dei
risultati  conseguiti  e fatti salvi i casi di maternita', di grave e
documentata  malattia  e di servizio militare. In caso di sospensione
di durata superiore a trenta giorni la borsa non puo' essere erogata.
                     6. Esclusione di benefici.
    Le  borse  di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.