Art. 11. Borse di studio conferite dall'Universita' di Lecce - Obblighi e diritti dei dottorandi 1. Conferimento delle Borse. Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. 2. Importo, durata e modalita' di pagamento delle borse. L'importo delle borse di studio corrisposte dall'Universita' di Lecce di cui all'art. 2 e' pari a quello determinato dal decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 settembre 1998. La durata dell'erogazione della borsa e' pari a quella del Corso (tre anni). La cadenza di pagamento della borsa e' mensile. 3. Soggiorni all'estero. In base a quanto disposto dall'art. 17 dell'Accordo di Cooperazione Trilaterale, tutti gli allievi, italiani e stranieri, del dottorato sono coinvolti nella mobilita/passaggio e mobilita/soggiorno, promosse dal dottorato. Esso sono distinte in due tipologie: mobilita' in uscita dall'Italia; mobilita' in ingresso in Italia. Inoltre, la mobilita' in uscita e in ingresso opera su tre ambiti: mobilita' in Italia; mobilita' nella Unione europea; mobilita' extraeuropea. I periodi di mobilita' degli allievi del dottorato non possono essere inferiori a un periodo di trenta giorni e superiori a dodici mesi. Per gli allievi con borsa di studio dell'Universita' di Lecce, l'importo della stessa e' aumentato di almeno il 50% per tutti i periodi di soggiorno all'estero superiori al mese. 4. Assegnazione e conferma delle borse. Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di ammissione e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal Collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno. 5. Obblighi dei borsisti. In base a quanto disposto dall'art. 14 dell'Accordo di Cooperazione Trilaterale, gli allievi del dottorato, sia quelli con borsa italiana che quelli appartenenti all'Universita' Autonoma di Tlaxcala e all'Universita' di San Carlos de Guatemala, hanno l'obbligo di seguire i programmi di mobilita' promossi all'interno dei corsi. In ogni caso, gli allievi del dottorato devono svolgere periodi di ricerca e studio presso le tre Universita' partecipanti all'Accordo. Inoltre, i titolari di borsa di studio hanno l'obbligo di frequentare i corsi e svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal Collegio dei docenti, pena la decadenza dal diritto di godimento della borsa. In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di svolgimento delle attivita' di ricerca, il Collegio dei docenti puo' richiedere al rettore la sospensione o l'esclusione dal corso con motivata decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni la borsa non puo' essere erogata. 6. Esclusione di benefici. Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.