Art. 11. Obblighi dei dottorandi I dottorandi sono tenuti a frequentare con regolarita' i corsi previsti nell'ambito del dottorato, a partecipare ai programmi di approfondimento formativo e a seguire con regolarita' tutte le altre attivita' previste per il loro curricolo dottorale, nonche' a dedicarsi con pieno impegno e per il monte-ore richiesto dal collegio dei docenti ai programmi di studio individuale e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate. Entro la data stabilita dal collegio dei docenti, ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.