Art. 11.

                       Obblighi dei dottorandi

    I  dottorandi  sono  tenuti a frequentare con regolarita' i corsi
previsti  nell'ambito  del  dottorato,  a partecipare ai programmi di
approfondimento  formativo e a seguire con regolarita' tutte le altre
attivita'  previste  per  il  loro  curricolo  dottorale,  nonche'  a
dedicarsi con pieno impegno e per il monte-ore richiesto dal collegio
dei  docenti  ai  programmi  di studio individuale e allo svolgimento
delle attivita' di ricerca assegnate.
    Entro  la  data  stabilita  dal  collegio  dei  docenti,  ai fini
dell'organizzazione  delle  prove  annuali  di verifica, i dottorandi
sono   tenuti   a   presentare  al  Collegio  una  relazione  scritta
riguardante  l'attivita'  di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative  scientifiche,  unitamente  alle  eventuali  pubblicazioni
prodotte.