Art. 11. Norme di rinvio Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.