Art. 11. Restituzione della documentazione I candidati potranno richiedere, entro sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della graduatoria di merito della selezione, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuali gravami in corso. Trascorso tale termine l'Istituto disporra' del materiale secondo le proprie esigenze.