Art. 11. Incompatibilita' Gli iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca titolari di una borsa di studio, non possono svolgere attivita' lavorative o di formazione esterne al dottorato di ricerca, pena la decadenza dal diritto di godimento della borsa. Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di borsa di studio su proposta del Tutor, successivamente approvata dal Collegio dei Docenti, e' consentito svolgere attivita' di collaborazione per l'attivita' di ricerca purche' la stessa rientri nell'ambito delle attivita' formative previste dal dottorato. In tal caso le borse di studio sono compatibili con eventuali compensi derivanti dall'attivita' di ricerca, cosi' come sono compatibili con eventuali compensi derivanti da attivita', preventivamente autorizzate dal Collegio dei docenti, che permettano di approfondire gli obiettivi di formazione e l'esperienza di ricerca del dottorato.