Art. 11. Commissioni giudicatrici per gli esami finali La valutazione finale per il conseguimento del titolo viene fatta da apposita commissione giudicatrice composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nei relativi settori di riferimento. Almeno due membri devono appartenere a universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato. Non possono fare parte della commissione i tutori dei candidati alla valutazione. Un membro di dette commissioni e' interno all'Ateneo. La commissione puo' essere integrata da non piª di due esperti appartenenti a strutture universitarie o a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Nel caso di accordi specifici di co-tutela o di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi stessi.