Art. 11.

            Commissioni giudicatrici per gli esami finali

    La valutazione finale per il conseguimento del titolo viene fatta
da  apposita  commissione  giudicatrice composta da tre membri scelti
tra  i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente
qualificati  nei  relativi  settori di riferimento. Almeno due membri
devono  appartenere  a universita', anche straniere, non partecipanti
al  dottorato.  Non possono fare parte della commissione i tutori dei
candidati alla valutazione. Un membro di dette commissioni e' interno
all'Ateneo.  La  commissione  puo' essere integrata da non piª di due
esperti  appartenenti  a  strutture  universitarie  o  a strutture di
ricerca  pubbliche  e  private,  anche straniere. Nel caso di accordi
specifici  di co-tutela o di dottorati istituiti a seguito di accordi
internazionali,  la  commissione  e'  costituita secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.