Art. 11. Documenti di rito per la nomina dei vincitori 1. Il/i vincitori/e, cittadini dell'Unione europea, devono presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione: a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti degli obblighi militari, titolo di studio (nel caso di titolo di studio conseguito all'estero deve essere presentata copia della dichiarazione di equivalenza rilasciata dalla competente autorita' italiana); b) certificato di idoneita' fisica allimpiego rilasciato dall'Azienda sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare o da un ufficiale sanitario del comune di residenza; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio nazionale delle ricerche; d) fotocopia del tesserino di codice fiscale. 2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine di cui al comma 1, i seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato attestante la cittadinanza: c) certificato il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' nello Stato di cui lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della liberta' personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento; e) certificazione relativa alla idoneita' fisica all'impiego come indicato nel punto 1, lettera b).