Art. 11.
    Il  vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con  diritto  al  trattamento  economico  iniziale  di cui ai vigenti
contratti   collettivi   nazionali   dei   dipendenti   del  comparto
universita'.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova  ciascuna  delle  parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
    ll   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte.
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle  parti, il dipendente s'intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In caso di recesso la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo
giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della tredicesima
mensilita';   spetta   altresi'   al   dipendente   la   retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
    Il  dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di trasferimento
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso  l'Universita'  degli  studi  di  Pavia  per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni.