Art. 11.
            Assunzione in prova e possesso dei requisiti
   Il  vincitore del concorso sara' assunto, a tempo indeterminato ed
inquadrato,  in  prova e con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti  prescritti,  come  dirigente  nel  ruolo  dei dirigenti di
seconda fascia del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
   L'accettazione  dell'assunzione  non  potra'  essere in alcun modo
condizionata.
   Il   vincitore   del   concorso  decade  dalla  nomina  se,  senza
giustificato  motivo,  non assume servizio entro il termine che sara'
stabilito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
   Al  vincitore assunto in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico  previsto dal CCNL del personale dirigente del CNEL vigente
al momento della sottoscrizione del relativo contratto individuale di
lavoro.
   L'ufficio  per  la  gestione delle risorse umane potra' effettuare
controlli,  anche  a  campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al
concorso o nella eventuale dichiarazione di cui al comma precedente.
   Entro  il  termine  di  trenta  giorni dalla data di assunzione in
servizio,  il  vincitore  del  concorso dovra' comunque presentare, a
pena  di  decadenza,  all'Ufficio per la gestione delle risorse umane
del  CNEL,  un certificato rilasciato da un'azienda sanitaria locale,
da  un  medico  militare  o  da  un  ufficiale  sanitario  attestante
l'idoneita'   fisica   al  servizio  continuativo  ed  incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si' riferisce.
   L'assunzione e' condizionata dal compimento, con esito positivo di
un periodo di prova.
   Il  periodo  di  prova  ha  la  durata di sei mesi a decorrere dal
giorno  di  effettivo  inizio  del  servizio  ed e' prolungato per un
periodo  di  tempo  eguale  a  quello  in cui il dipendente sia stato
assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
   Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, e' computato come
servizio  effettivo.  Nell'ipotesi  di  esito  sfavorevole,  esso  e'
prorogato  per  altri sei mesi, al termine dei quali, ove l'esito sia
ancora  sfavorevole,  viene  dichiarata  dal  CNEL la risoluzione del
rapporto.