Art. 11. Assunzione in prova e possesso dei requisiti Il vincitore del concorso sara' assunto, a tempo indeterminato ed inquadrato, in prova e con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti, come dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo condizionata. Il vincitore del concorso decade dalla nomina se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine che sara' stabilito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Al vincitore assunto in servizio sara' corrisposto il trattamento economico previsto dal CCNL del personale dirigente del CNEL vigente al momento della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro. L'ufficio per la gestione delle risorse umane potra' effettuare controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso o nella eventuale dichiarazione di cui al comma precedente. Entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, il vincitore del concorso dovra' comunque presentare, a pena di decadenza, all'Ufficio per la gestione delle risorse umane del CNEL, un certificato rilasciato da un'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si' riferisce. L'assunzione e' condizionata dal compimento, con esito positivo di un periodo di prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, e' computato come servizio effettivo. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, esso e' prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove l'esito sia ancora sfavorevole, viene dichiarata dal CNEL la risoluzione del rapporto.