Art. 11.
                       Valutazione dei titoli
   1.  La  Commissione  esaminatrice  di  ciascun concorso, di cui al
precedente  articolo 5, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di
cui all'articolo 7 e prima della relativa correzione, procedera' alla
valutazione  dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito sara'
reso noto agli stessi prima dell'effettuazione della prova orale.
   2. La Commissione disporra' di un punteggio complessivo massimo di
10 punti, ripartiti come di seguito indicato:
    Diploma di laurea (massimo punti 1):
     -  punti 1: per laurea specialistica con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode;
     - punti 0,50: per laurea specialistica con voto compreso tra 100
e 105/110;
    Titoli accademici e tecnici (massimo punti 4):
     - punti 2: per ogni diploma di specializzazione;
     -  punti  2:  per  ogni  master  afferente alla professionalita'
posseduta;
     -  punti  2:  per  ogni  dottorato  di  ricerca  afferente  alla
professionalita' posseduta;
    Pubblicazioni  a  stampa di carattere tecnico-scientifico, sempre
che  siano  riportate  in  riviste scientifiche, con esclusione delle
tesi  di  laurea  o  di  specializzazione  attinenti  la  professione
(massimo  punti  2). Esse formeranno oggetto di eventuale valutazione
solo  se allegate alle domande. Per quelle prodotte in collaborazione
la  loro  valutabilita'  avverra'  solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori;
    -  Esperienze  professionali documentate, successive alla laurea,
attinenti alla laurea specialistica posseduta (massimo punti 2);
    -  Qualita'  del  servizio  prestato  nelle Forze armate (massimo
punti 1).
   A  ciascun  concorrente  non  potra'  essere attribuito, in nessun
caso,  per  singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
   3.  Formeranno  oggetto  di  valutazione  -  fermo restando quanto
precisato  per  le  pubblicazioni  di carattere tecnico-scientifico -
solo  i  titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi indicato
nel  precedente  articolo  3,  comma  1  e  per i quali i concorrenti
abbiano  fornito  analitiche  e  complete  informazioni nelle domande
stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.