Art. 11. Valutazione dei titoli 1. La Commissione esaminatrice di ciascun concorso, di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui all'articolo 7 e prima della relativa correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito sara' reso noto agli stessi prima dell'effettuazione della prova orale. 2. La Commissione disporra' di un punteggio complessivo massimo di 10 punti, ripartiti come di seguito indicato: Diploma di laurea (massimo punti 1): - punti 1: per laurea specialistica con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode; - punti 0,50: per laurea specialistica con voto compreso tra 100 e 105/110; Titoli accademici e tecnici (massimo punti 4): - punti 2: per ogni diploma di specializzazione; - punti 2: per ogni master afferente alla professionalita' posseduta; - punti 2: per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalita' posseduta; Pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, sempre che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione attinenti la professione (massimo punti 2). Esse formeranno oggetto di eventuale valutazione solo se allegate alle domande. Per quelle prodotte in collaborazione la loro valutabilita' avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori; - Esperienze professionali documentate, successive alla laurea, attinenti alla laurea specialistica posseduta (massimo punti 2); - Qualita' del servizio prestato nelle Forze armate (massimo punti 1). A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in nessun caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato. 3. Formeranno oggetto di valutazione - fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico - solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi indicato nel precedente articolo 3, comma 1 e per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.