Art. 11. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta con la Commissione nominata per la sessione d'esami successiva. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando, che deve essere redatta in lingua inglese. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati. I dottorandi che abbiano superato gli esami disciplinari previsti dal primo anno di corso e che, per qualsiasi causa, non conseguano o non possano conseguire il relativo dottorato di ricerca, possono essere ammessi al corrispondente Master of Philosophy (master universitario di secondo livello).