Art. 11 Prove di educazione fisica 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di educazione fisica. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) verranno sottoposti a tali prove, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 1. 2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa due giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2. 3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)), in corso di validita' e non antecedente a un anno all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso. 4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di gravidanza, la commissione non procedera' all'effettuazione delle prove di educazione fisica, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' a una nuova convocazione alle predette prove in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla predetta Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi: a) piegamenti sulle braccia; b) flessioni del busto dalla posizione supina. 6. Inoltre: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): salto in alto e corsa di 1000 metri piani; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800 metri piani; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani. Negli Allegati F1 e F2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei relativi punteggi e con le modalita' di svolgimento degli esercizi indicati nel precedente comma 5 e nel presente comma. 7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova, accusano un'indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si identifica con il Dirigente del Servizio Sanitario del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto), adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione verra' comunicata mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con lettera raccomandata o telegramma ovvero, ove possibile, direttamente all'interessato e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica. La riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al ventesimo giorno a decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista per l'effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a compimento, con qualunque esito, la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi dal concorso. 8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di 10 punti. Nei citati Allegati F1 e F2 sono indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione degli stessi. La commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale la successione degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6. 9. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) la prova di educazione fisica si riterra' superata se il concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di cui al citato Allegato F1 la votazione minima di almeno 6/10. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), la prova si riterra' superata se il concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi di cui al citato Allegato F2. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 10. In caso di giudizio di inidoneita' per il mancato conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la commissione provvedera' a comunicare l'esito della predetta prova all'interessato e al genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore.