Art. 11 
 
 
                     Prove di educazione fisica 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera  d),  alle  prove  di  educazione
fisica. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettere
a) e b) verranno sottoposti  a  tali  prove,  con  riserva,  anche  i
concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 1. 
    2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa  due
giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali
nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica  e
dovranno esibire, in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla  legge,  il  certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per  il
nuoto per il solo concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b)), in corso di  validita'  e  non  antecedente  a  un  anno
all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato
da medici  appartenenti  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana
ovvero  da  specialisti  che  operano  presso   strutture   sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio  Sanitario  Nazionale
in qualita' di medici  specializzati  in  medicina  dello  sport.  La
mancata presentazione di tale  certificato  comportera'  l'esclusione
dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c), i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,  esibire,  in
originale o in copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso  il  Servizio  Sanitario
Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante  analisi
su sangue o  urine,  effettuato  entro  i  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la data di presentazione,  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test  di
gravidanza, la commissione  non  procedera'  all'effettuazione  delle
prove di educazione fisica,  a  mente  dell'art.  580,  comma  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  citato
nelle premesse, secondo il quale lo stato di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato, la Direzione Generale per il Personale
Militare procedera' a una nuova convocazione alle predette  prove  in
data compatibile con la definizione delle graduatorie  di  merito  di
cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione
il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione  ne  dara'
notizia alla  predetta  Direzione  Generale  che,  con  provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso  per  impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,  le
prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti
esercizi: 
      a) piegamenti sulle braccia; 
      b) flessioni del busto dalla posizione supina. 
    6. Inoltre: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): salto in alto e corsa di 1000 metri piani; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile) e  corsa  di  800  metri
piani; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani. 
    Negli Allegati F1 e F2, che costituiscono  parte  integrante  del
presente decreto, sono riportati i tempi/numero/misura  dei  predetti
esercizi con l'indicazione dei relativi punteggi e con  le  modalita'
di svolgimento degli esercizi indicati nel precedente comma 5  e  nel
presente comma. 
    7.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della  prova,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione o che si infortunano durante  l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo  immediatamente  presente  alla
commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente  (che,  per
il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a),  si
identifica con il Dirigente del  Servizio  Sanitario  del  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione
verra' comunicata mediante avviso inserito  nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,  per  ragioni
organizzative, con lettera  raccomandata  o  telegramma  ovvero,  ove
possibile, direttamente all'interessato e, a puro titolo informativo,
con messaggio di posta  elettronica.  La  riconvocazione  non  potra'
essere in alcun caso successiva al ventesimo giorno a  decorrere  dal
giorno seguente la data originariamente prevista per  l'effettuazione
delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese  in
considerazione istanze di differimento o di ripetizione  della  prova
che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque  a
compimento, con qualunque esito, la prova  di  educazione  fisica.  I
concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel corso  della  prova,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi
dal concorso. 
    8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di  10
punti.  Nei  citati  Allegati  F1  e  F2  sono  indicati  i  punteggi
corrispondenti alle prestazioni fornite dai  concorrenti  in  ciascun
esercizio  e  le  modalita'  di  effettuazione   degli   stessi.   La
commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare  in
apposito verbale la successione degli esercizi di cui  ai  precedenti
commi 5 e 6. 
    9. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a)  la  prova  di  educazione  fisica  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di  cui  al  citato
Allegato F1 la votazione minima di almeno 6/10. Per i concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), la prova si  riterra'
superata se  il  concorrente  avra'  riportato  la  votazione  minima
complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati
nei singoli esercizi di cui  al  citato  Allegato  F2.  Il  punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova  di  educazione  fisica
sara' utile alla formazione delle graduatorie di  merito  di  cui  al
successivo art. 14. 
    10.  In  caso  di  giudizio  di  inidoneita'   per   il   mancato
conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la
commissione provvedera' a comunicare  l'esito  della  predetta  prova
all'interessato e  al  genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale
ovvero al tutore.