Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 10 saranno sottoposti, ai sensi
dell'art. 641 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  ad
accertamento dell'idoneita' attitudinale, articolato su due  distinte
fasi: 
      a. una istruttoria,  nella  quale  la  commissione  di  cui  al
precedente art. 6, comma 1, lettera d) e  comma  5  potra'  avvalersi
anche del contributo tecnico-specialistico fornito  da  personale  di
supporto,  volta  alla  preliminare   ricognizione   degli   elementi
rilevanti ai fini della formazione della decisione  finale,  condotta
separatamente da: 
        un ufficiale psicologo, mediante somministrazione  di  uno  o
piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance; 
        un  ufficiale   perito   selettore   attitudinale,   mediante
conduzione di un'intervista attitudinale, 
    che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una «relazione
psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»; 
      b. una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta
da membri  diversi  da  quelli  intervenuti  nella  fase  precedente,
valutati i  referti  istruttori  e  le  risultanze  di  un  ulteriore
colloquio  condotto  collegialmente,   assumera'   le   deliberazioni
conclusive in merito al possesso dei requisiti  attitudinali  e  alle
potenzialita'  indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni   di
carabiniere   effettivo   ed   all'assunzione    delle    discendenti
responsabilita'. 
    Il giudizio della commissione, che sara' comunicato per  iscritto
al termine degli accertamenti, e' definitivo. I concorrenti giudicati
inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso. 
    Gli accertamenti attitudinali saranno  svolti  con  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, ivi comprese quelle dovute a causa
di  forza  maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,   fatta
eccezione per i concorrenti interessati al  concomitante  svolgimento
di prove nell'ambito di altri concorsi  indetti  dall'Amministrazione
difesa cui essi abbiano  chiesto  di  partecipare.  A  tal  fine  gli
interessati dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e
reclutamento      -      a      mezzo      e-mail,      all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it  -  entro  le  ore  13,00  del  giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di  nuova  convocazione,  allegando  documentazione  probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  accordata  non  oltre  il  termine
ultimo di programmato svolgimento degli accertamenti prove,  avverra'
a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  indicato
nella domanda di partecipazione al concorso.