Art. 11 
 
 
  Formazione ed approvazione delle graduatorie della prova scritta 
 
 
    1.  Espletata  la  fase  della  prova  scritta,  la   commissione
esaminatrice formera', per ciascuno dei  tre  concorsi  previsti  dal
presente bando, una distinta graduatoria che  riportera',  in  ordine
decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima
prova. 
    2. Le suddette graduatorie, tenuto conto delle riserve dei  posti
di cui all'art. 2 del presente bando, saranno approvate con decreto e
poi utilizzate per convocare i candidati, idonei alla prova  scritta,
alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici  ed
attitudinali successivi.