Art. 11 
 
                         Prove preselettive 
 
    1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le
prove scritte da  una  prova  preselettiva,  qualora  le  domande  di
partecipazione siano superiori a mille (1.000). 
    2. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in una serie di
domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale
e sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 10. 
    3.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'Amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    5. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    6. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati  di
portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli  di  qualsiasi  genere  ed  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene  a
tali disposizioni e' escluso dal concorso. 
    7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi,
in base al punteggio, tra i primi 50, nonche' i candidati che abbiano
riportato lo stesso punteggio del candidato  classificato  all'ultimo
posto utile. 
    8. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    9. Il mancato possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla  prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente. 
    10. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta  di  invio  della  domanda  rilasciata  dal  sistema
informatico. 
    11. L'assenza dalle  prove  preselettive,  qualunque  ne  sia  la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    12. L'esito delle prove sara' pubblicato sul sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    13. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto
di legge.