Art. 11 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati,  si  renda
necessario effettuare  una  prova  preselettiva,  questa  consistera'
nella somministrazione di  100  quesiti,  vertenti  sulle  discipline
previste per le prove scritte indicate nel  precedente  art.  10,  da
risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte,  delle  quali  solo  una  e'
esatta. 
    2. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei
posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai  fini
dell'ammissione alle prove scritte. 
    3.  Con  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»  viene
resa  nota  la  pubblicazione  sul  sito   internet   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  dell'elenco  dei
candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita',  del
luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle  prove  stesse.  Il
diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni prima
dello svolgimento delle prove medesime.  I  suddetti  candidati  sono
tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno,  nell'ora  e
nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    4. Ove necessario, lo svolgimento delle prove preselettive potra'
essere effettuato ricorrendo a  preselezioni  decentrate  per  ambito
regionale o interregionale. A tal fine, i candidati vengono suddivisi
territorialmente  in  base  all'ambito  indicato  nella  domanda   di
ammissione al concorso secondo il seguente schema: 
 
              =========================================
              |        Ambito         |    Codice     |
              +=======================+===============+
              |ABRUZZO                |ABR01          |
              +-----------------------+---------------+
              |BASILICATA             |BSC02          |
              +-----------------------+---------------+
              |CALABRIA               |CBR03          |
              +-----------------------+---------------+
              |CAMPANIA               |CMP04          |
              +-----------------------+---------------+
              |EMILIA ROMAGNA         |EMR05          |
              +-----------------------+---------------+
              |FRIULI VENEZIA GIULIA  |FVG06          |
              +-----------------------+---------------+
              |LIGURIA                |LGR07          |
              +-----------------------+---------------+
              |LAZIO                  |LZO08          |
              +-----------------------+---------------+
              |LOMBARDIA              |LMB09          |
              +-----------------------+---------------+
              |MARCHE                 |MCH10          |
              +-----------------------+---------------+
              |MOLISE                 |MLS11          |
              +-----------------------+---------------+
              |PIEMONTE               |PMT12          |
              +-----------------------+---------------+
              |PUGLIA                 |PGL13          |
              +-----------------------+---------------+
              |SARDEGNA               |SRD14          |
              +-----------------------+---------------+
              |SICILIA                |SCL15          |
              +-----------------------+---------------+
              |TOSCANA                |TSC16          |
              +-----------------------+---------------+
              |UMBRIA                 |UMB17          |
              +-----------------------+---------------+
              |VENETO                 |VNT18          |
              +-----------------------+---------------+
 
    La scelta del suddetto ambito regionale non  garantisce  comunque
ai candidati un collegamento automatico con la  sede  di  svolgimento
della preselezione e non costituisce una scelta  dell'eventuale  sede
di destinazione al momento dell'approvazione della graduatoria.