Art. 11 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1.  I  candidati  in  possesso  dei  prescritti  requisiti   sono
convocati, a  cura  del  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di
finanza,  per  essere  sottoposti  alla  visita   medica   di   primo
accertamento. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo  accertamento,  presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    3. Per  il  conseguimento  dell'idoneita'  psico-fisica  tutti  i
candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile
con l'idoneita' psico-fisica al servizio  nel  Corpo,  stabilita  dal
decreto  ministeriale  17  maggio  2000,   n.   155,   e   successive
modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate  con
decreto del comandante generale della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it 
    4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 6, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 4, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 5. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 2, lettera a); 
      b) integrata da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio  sanitario  nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 3). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro  di
reclutamento - Ufficio sanitario - via delle Fiamme  gialle,  n.  18,
00122  Roma/Lido  di  Ostia,  o  inviato   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it, entro il  quindicesimo
giorno  solare  successivo  a  quello  della  comunicazione  di   non
idoneita'. 
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente  con  questi,  sara'  comunque  presa  in
considerazione la documentazione: 
      (1) spedita o inviata entro il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso; 
      (2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o  copia,
il cui originale sia prodotto nei  termini  indicati  dal  Centro  di
reclutamento. 
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non  pervenga  in  originale
nei termini ivi indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    10. La  Sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari,  all'esito  dei  quali  formulera'  l'apposito   giudizio.
L'eventuale riconvocazione avverra'  prima  dello  svolgimento  della
successiva fase concorsuale. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello; 
      c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    12.  La  Sottocommissione  per  la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 11,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    13. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale
nel giorno e nell'ora comunicati dal  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    14. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    15.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.