Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  al  termine  degli  accertamenti
psico-fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a  cura
della  commissione  di  cui  all'art.  7,  comma   1,   lettera   d),
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento  di  una
serie di prove (test, questionari, prove di  performance,  intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che
sono indicate nelle apposite «norme per la selezione attitudinale nel
concorso per la nomina di ufficiali in servizio permanente dei  ruoli
normali della Marina militare», e nella  direttiva  tecnica  «profili
attitudinali  del  personale   della   Marina   militare»,   emanate,
rispettivamente, dal Comando (gia' Ispettorato) Scuole della Marina e
vigenti  all'atto  dell'effettuazione   degli   accertamenti   -   si
articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree
di indagine: 
      a) area dello stile di pensiero; 
      b) area delle emozioni e relazioni; 
      c) area della produttivita' e delle competenze gestionali; 
      d) area motivazionale. 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' il punteggio  di  livello  finale  a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove
di performance, delle valutazioni  degli  ufficiali  psicologi  e  di
quelle degli ufficiali colloquiatori; tale  punteggio  sara'  diretta
espressione  degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai   diversi
momenti valutativi. Al  termine  dell'accertamento  attitudinale,  la
commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio
di idoneita' o di inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'
espresso nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
vigente normativa tecnica. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale della Marina»; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  nel  ruolo
normale della Marina» con l'indicazione del motivo. 
      Il  giudizio  riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche  i
concorrenti di cui al  precedente  art.  10,  commi  10  e  11.  Tali
concorrenti,  se  giudicati  inidonei  al  termine  dell'accertamento
attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti
psico-fisici.