Art. 11 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e' escluso fino alla  conclusione  della  relativa  procedura,  fatta
salva la garanzia della visione degli atti,  la  cui  conoscenza  sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.