Art. 11 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Il concorso si articola nelle prove scritte  di  cui  all'art.
13, nella prova orale di cui all'art.  14  e  nella  valutazione  dei
titoli di cui all'art. 15. 
    2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto  ministeriale,
ai fini  dell'ammissione  alle  prove  scritte,  i  candidati  devono
superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il
territorio nazionale, inerente le discipline previste  per  le  prove
scritte indicate all'art. 5, comma 1  del  decreto  ministeriale.  La
prova si puo' svolgere in piu' sessioni. 
    3. I programmi  concorsuali  sono  indicati  all'Allegato  B  del
decreto ministeriale.