Art. 11 Graduatorie 1. Sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito i punteggi minimi previsti dagli articoli 7, comma 3, e 8, comma 2, per il superamento, rispettivamente, della prova scritta e della prova orale. 2. Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle valutazioni conseguite per i titoli di merito e per le prove scritte e orali. 3. La commissione di esame compila la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente di punteggio. 4. L'IVASS forma la graduatoria finale in base alla suddetta graduatoria di merito e ad eventuali titoli di riserva o preferenza previsti dalla legge o dal regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto (questi ultimi richiamati al successivo comma 5), dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Non saranno presi in considerazione eventuali titoli dichiarati successivamente alla presentazione della domanda medesima. 5. Ai sensi del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine e a parita' di merito, la qualita' di: a) orfano, vedovo o vedova di dipendente dell'Istituto deceduto per causa di servizio o deceduto in servizio; b) dipendente o ex dipendente dell'Istituto, anche a tempo determinato, che abbia prestato servizio per almeno un anno. 6. L'eventuale documentazione di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso di titoli di riserva e di preferenza, indicati nella domanda, dovra' pervenire all'IVASS - servizio gestione risorse, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui e' stata sostenuta la prova orale. 7. Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. 8. La graduatoria finale e' pubblicata sul sito internet dell'Istituto, all'indirizzo www.ivass.it Tale pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 9. L'IVASS, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire, in tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri candidati idonei seguendo l'ordine della graduatoria finale. 10. Ove ricorrano sopravvenute esigenze organizzative e nei limiti della capienza in organico, l'Istituto potra', altresi', assumere ulteriori candidati idonei da destinare sia a supporto del costituendo organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi, sia ad altre funzioni. 11. L'IVASS si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria finale entro il termine di due anni dalla data di approvazione della stessa, salvo eventuali proroghe da parte dell'Istituto.